Lo Psicologo abilitato all'esercizio della Psicoterapia è in possesso di una specifica Specializzazione in Psicoterapia, formazione post-universitaria di quattro anni.
La Legge 56/89 regola l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, con l'art. 3:
"L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
"Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica."